Legge regionale 22 dicembre 2021, n. 37 -

L.R. 22 dicembre 2021, n. 37

Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni.

(Bollettino ufficiale n. 67 del 30 dicembre 2021)

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO

Art. 1 - Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose. Modificazione alla legge regionale 8 aprile 2008, n. 20

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI

Art. 2 - Disposizioni per la gestione regionale delle tasse automobilistiche. Modificazione alla legge regionale 15 aprile 2008, n. 9

Art. 3 - Esenzione IRAP per il Terzo settore

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

Art. 4 - Comitato tecnico-consultivo in materia di polizia locale. Modificazioni alla legge regionale 19 maggio 2005, n. 11

Art. 5 - Indennità degli amministratori locali. Modificazioni alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 4

Art. 6 - Segretari degli enti locali. Modificazione alla legge regionale 24 settembre 2019, n. 14

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

Art. 7 - Disposizioni in materia di fauna selvatica. Modificazioni alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64

Art. 8 - Disposizioni in materia di animali predatori. Modificazioni alla legge regionale 15 giugno 2010, n. 17

Art. 9 - Disposizioni in materia di riordino fondiario. Modificazioni alla legge regionale 18 luglio 2012, n. 20

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VINCOLI ESPROPRIATIVI

Art. 10 - Apposizione di vincoli espropriativi nell'ambito di opere ammesse dal piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico. Modificazione alla legge regionale 2 luglio 2004, n. 11

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ CULTURALI

Art. 11 - Associazioni culturali valdostane. Modificazione alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 79

Art. 12 - Disposizioni in materia di attività culturali. Modificazioni alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 69

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO E PROMOZIONE SOCIALE

Art. 13 - Disposizioni in materia di sostegno e promozione sociale. Modificazioni alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 23

CAPO VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE

Art. 14 - Disposizioni in materia di acque reflue urbane. Modificazione alla legge regionale 24 agosto 1982, n. 59

Art. 15 - Disposizioni in materia di servizio idrico integrato. Modificazioni alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 27

CAPO IX

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 16 - Disposizioni in materia di nomine e designazioni di competenza regionale. Modificazione alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 11

Art. 17 - Disposizioni in materia di sport invernali. Modificazione alla legge regionale 1° aprile 2004, n. 3

Art. 18 - Disposizioni in materia di rifugi alpini. Modificazioni alla legge regionale 20 aprile 2004, n. 4

Art. 19 - Disposizioni in materia di istruzione e formazione. Modificazione alla legge regionale 3 agosto 2016, n. 18

Art. 20 - Disposizioni in materia di sanità. Modificazione alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 - Clausola di invarianza finanziaria

Art. 22 - Entrata in vigore

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO

Art. 1

(Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose. Modificazione alla legge regionale 8 aprile 2008, n. 20)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 20 (Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose), è aggiunto il seguente:

"4bis. Nel caso in cui la costruzione diretta da parte della Regione riguardi impianti di prima categoria, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), l'esercizio è concesso dalla Regione a operatori economici sulla base di procedure a evidenza pubblica, ai sensi della normativa statale ed eurounitaria vigente, o gestito, alle condizioni di cui alla predetta normativa, mediante il modello dell'autoproduzione, anche in cooperazione con gli enti locali, singoli o associati, e le loro società in house, direttamente interessati ad assicurare il servizio di trasporto a supporto della popolazione locale. In quest'ultimo caso, la cooperazione avviene sulla base di appositi accordi che individuino la finalità della stessa e la ripartizione degli obblighi tra i soggetti cooperanti, con possibilità di prevedere, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, la messa a disposizione delle risorse finanziarie, strumentali e umane necessarie per l'espletamento del servizio, nei casi e con i limiti previsti dalla normativa vigente. Per le finalità di cui al presente comma, il comando di cui all'articolo 45 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), può essere disposto anche presso società in house.".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4bis, della l.r. 20/2008, come introdotto dal presente articolo, si applicano anche alla concessione dell'esercizio e alla gestione in cooperazione di impianti già realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI

Art. 2

(Disposizioni per la gestione regionale delle tasse automobilistiche. Modificazione alla legge regionale 15 aprile 2008, n. 9)

1. L'articolo 62sexies della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010), è sostituito dal seguente:

"Art. 62sexies

(Esenzione per il Terzo settore)

1. Ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica di proprietà gli enti del Terzo settore di cui al medesimo decreto, per i veicoli dei quali risultino proprietari negli archivi del PRA.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto ai soggetti interessati dietro presentazione alla struttura competente di apposita istanza corredata della documentazione attestante l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore.

3. L'esenzione decorre dal periodo tributario successivo all'atto della presentazione della relativa istanza.

4. I beneficiari dell'esenzione sono tenuti a comunicare alla struttura competente ogni variazione di natura soggettiva od oggettiva intervenuta nei requisiti per il diritto all'esenzione, nel termine di trenta giorni dalla data in cui la variazione si è verificata.

5. Il veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione, con decorrenza dallo stesso mese in cui la variazione è intervenuta.".

Art. 3

(Esenzione IRAP per il Terzo settore)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del d.lgs. 117/2017, sono esentati dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) gli enti del Terzo settore di cui al medesimo decreto, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP.

1bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2022, il regime di esenzione dal pagamento dell'IRAP di cui al comma 1 è esteso anche alle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP. (1)

1ter. Dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2022 e fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, alle condizioni ivi previste, agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, nonché alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale). (2)

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può definire ogni altro aspetto o adempimento, anche procedimentale, utile ai fini dell'applicazione del presente articolo.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

Art. 4

(Comitato tecnico-consultivo in materia di polizia locale. Modificazioni alla legge regionale 19 maggio 2005, n. 11)

1. Alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 11 (Nuova disciplina della polizia locale e disposizioni in materia di politiche di sicurezza. Abrogazione della legge regionale 31 luglio 1989, n. 47), le parole: "eletti con le modalità stabilite" sono sostituite dalle seguenti: "individuati dal dirigente della struttura regionale competente in materia di polizia locale con i criteri e le modalità stabiliti".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 11/2005, è inserito il seguente:

"3bis. Il Comitato resta in carica sino all'insediamento del nuovo Comitato.".

Art. 5

(Indennità degli amministratori locali. Modificazioni alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 4)

1. Al comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 30 marzo 2015, n. 4 (Nuove disposizioni in materia di indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines della Valle d'Aosta), dopo le parole: "il Sindaco", sono inserite le seguenti: "sospeso o".

2. Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 4/2015 è sostituito dal seguente:

"3. All'assessore che sia stato individuato dal Sindaco, ai sensi dell'articolo 30ter, comma 4, della l.r. 54/1998, ad esercitare le funzioni di cui all'articolo 30 della medesima legge, spetta l'indennità di funzione attribuita al Vice Sindaco, ai sensi dell'articolo 3, sia in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Vice Sindaco eletto, sia nel caso in cui quest'ultimo assuma la carica di Sindaco ai sensi dell'articolo 30ter, comma 1, della l.r. 54/1998.".

3. Dopo il primo periodo del comma 1ter dell'articolo 22 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), è inserito il seguente: "Ad invarianza della spesa possono essere rideterminate, oltre che le indennità degli assessori, anche quelle del Sindaco e del Vicesindaco.".

Art. 6

(3)

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

Art. 7

(Disposizioni in materia di fauna selvatica. Modificazioni alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64)

1. Il comma 5 dell'articolo 39 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria), è sostituito dal seguente:

"5. Il pagamento della tassa di concessione regionale è effettuato, entro il 31 marzo, secondo le disposizioni vigenti per la riscossione delle tasse di concessione di spettanza della Regione.".

2. Il comma 3 dell'articolo 40 della l.r. 64/1994 è sostituito dal seguente:

"3. I risarcimenti di cui al presente articolo sono concessi ai sensi della normativa eurounitaria vigente in materia di aiuti di Stato e nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale.".

3. Il comma 4 dell'articolo 41 della l.r. 64/1994 è sostituito dal seguente:

"4. I contributi di cui al presente articolo sono concessi ai sensi della normativa eurounitaria vigente in materia di aiuti di Stato e nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale e non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dalla normativa vigente per le medesime finalità e per i medesimi costi ammissibili.".

Art. 8

(Disposizioni in materia di animali predatori. Modificazioni alla legge regionale 15 giugno 2010, n. 17)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 15 giugno 2010, n. 17 (Definizione dei criteri per l'accertamento, la valutazione e l'indennizzo dei danni provocati dagli animali predatori al patrimonio zootecnico e per l'attuazione di misure preventive), dopo le parole: "la volpe,", sono inserite le seguenti: "lo sciacallo dorato".

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 17/2010, le parole: "appartenenti alle razze maremmano-abruzzese o montagna dei Pirenei," sono soppresse.

Art. 9

(Disposizioni in materia di riordino fondiario. Modificazioni alla legge regionale 18 luglio 2012, n. 20)

1. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 18 luglio 2012, n. 20 (Disposizioni in materia di riordino fondiario), è inserita la seguente:

"ebis) elenco delle particelle risultanti di proprietà di persone irreperibili, sconosciute o decedute senza eredi, con l'indicazione dell'importo presunto da corrispondere a titolo di indennizzo in caso di avvio, ai sensi della legge regionale 2 luglio 2004, n. 11 (Disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità in Valle d'Aosta. Modificazioni delle leggi regionali 11 novembre 1974, n. 44, e 6 aprile 1998, n. 11), della procedura espropriativa, ove consentito dalla normativa vigente;".

2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 20/2012 è sostituito dal seguente: "Il Consorzio comunica inoltre l'avvenuto deposito:

a) ai soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, lettera ebis), secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di notificazioni;

b) ai consorziati proprietari assenti all'assemblea di cui all'articolo 5 o contrari alla proposta ivi approvata, ai creditori ipotecari e agli altri titolari di diritti reali di godimento, come risultanti dai pubblici registri immobiliari alla data del deposito del piano di riordino fondiario, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.".

3. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 20/2012 è sostituito dal seguente:

"1. Scaduti i termini di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, il Consorzio trasmette il piano di riordino fondiario alla struttura competente, dichiarando le particelle per cui intende avviare, ove consentito dalla normativa vigente, la procedura espropriativa. La Giunta regionale, sulla base del parere della Commissione di cui all'articolo 4, approva il piano di riordino fondiario entro sessanta giorni dalla sua trasmissione, dando mandato al dirigente competente di concedere gli aiuti per l'esecuzione delle opere e per i trasferimenti dei diritti reali ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 3, della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale).".

4. Il comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 20/2012 è sostituito dal seguente:

"2. L'approvazione del piano di riordino fondiario costituisce vincolo preordinato all'esproprio ed equivale ad atto di dichiarazione di pubblica utilità ai sensi della l.r. 11/2004.".

5. Al comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 20/2012, dopo le parole: "la proprietà dei terreni rientranti nel comprensorio del riordino,", sono inserite le seguenti: "compresi quelli oggetto di espropriazione,".

6. Per i procedimenti di riordino fondiario già riattivati, ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 20/2012, alla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede all'approvazione del piano di riordino fondiario, in deroga a quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, secondo periodo, della l.r. 20/2012, sulla base del parere del dirigente della struttura competente in materia di riordini fondiari.

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VINCOLI ESPROPRIATIVI

Art. 10

(Apposizione di vincoli espropriativi nell'ambito di opere ammesse dal piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico. Modificazione alla legge regionale 2 luglio 2004, n. 11)

1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale 2 luglio 2004, n. 11 (Disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità in Valle d'Aosta. Modificazioni delle leggi regionali 11 novembre 1974, n. 44, e 6 aprile 1998, n. 11), è inserito il seguente:

"Art. 9bis

(Vincoli espropriativi nell'ambito di opere ammesse dal piano regolatore)

1. Qualora l'opera pubblica o di pubblica utilità in progetto consista nell'adeguamento di opere di urbanizzazione primaria, tramite il potenziamento, l'ammodernamento, la razionalizzazione delle reti esistenti di sottoservizi, e sia ammessa dal piano regolatore, l'atto di approvazione del progetto da parte del promotore e del beneficiario dell'espropriazione, con la puntuale localizzazione dell'opera, costituisce apposizione del vincolo preordinato all'esproprio o all'asservimento e dichiarazione di pubblica utilità. Non costituendo modificazione delle previsioni di pianificazione del territorio, il predetto vincolo non comporta la necessità di adeguamento grafico delle tavole del piano regolatore. Il promotore provvede all'invio della comunicazione di cui all'articolo 9, comma 3, ai fini della successiva approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione competente. Gli elaborati approvati sono depositati per trenta giorni consecutivi in pubblica visione, a cura della predetta Amministrazione, presso la segreteria del Comune nel quale insistono le aree oggetto d'intervento.".

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ CULTURALI

Art. 11

(Associazioni culturali valdostane. Modificazione alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 79)

1. L'allegato A alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 79 (Contributi alle associazioni culturali valdostane), è sostituito dal seguente:

"Allegato A

Elenco delle associazioni culturali valdostane

a) Académie de Saint-Anselme;

b) Comité des Traditions valdôtaines;

c) Société Valdôtaine de Préhistoire et Archéologie;

d) Association "Augusta" d'Issime;

e) Association Valdôtaine des Archives Sonores;

f) Centre Culturel Walser;

g) Lo Charaban;

h) Union Internationale de la Presse Francophone - Section de la Vallée d'Aoste;

i) Centre d'Etudes Les Anciens Remèdes;

j) Centre d'Etudes Abbé Trèves;

k) Société de la Flore Valdôtaine;

l) Fédérachon Valdoténa di Téatro Populéro;

m) Centre d'Etudes Francoprovençales "René Willien";

n) A.R.Co.V.A. Associazione regionale Cori Valle d'Aosta;

o) Fédération des Harmonies Valdôtaines;

p) Nos Racines - Fédération des groupes folkloriques valdôtains.".

Art. 12

(Disposizioni in materia di attività culturali. Modificazioni alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 69)

1. All'articolo 3 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 69 (Contributi per attività ed iniziative a carattere culturale e scientifico), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "nella misura massima del 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura massima del 70 per cento";

b) al comma 2, le parole: "può essere aumentata fino al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile" sono sostituite dalle seguenti: "può essere aumentata fino al 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile".

2. All'alinea del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 69/1993, le parole: "dallo Stato e" sono soppresse.

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO E PROMOZIONE SOCIALE

Art. 13

(Disposizioni in materia di sostegno e promozione sociale. Modificazioni alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 23)

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 (Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali), le parole: "delle famiglie" sono sostituite dalle seguenti: "dei nuclei familiari, come definiti ai fini ISEE dalla normativa statale vigente,".

2. La lettera c) del comma 5 dell'articolo 13 della l.r. 23/2010 è sostituita dalla seguente:

"c) i cui componenti siano intestatari a qualunque titolo di autoveicoli immatricolati per la prima volta nei dodici mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei tre anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;".

3. Al comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 23/2010, le parole: "le famiglie" sono sostituite dalle seguenti: "i nuclei familiari, come definiti ai fini ISEE dalla normativa statale vigente".

4. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 23/2010 è sostituita dalla seguente:

"b) i cui componenti siano intestatari a qualunque titolo di autoveicoli immatricolati per la prima volta nei dodici mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei tre anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;".

5. (4).

CAPO VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE

Art. 14

(Disposizioni in materia di acque reflue urbane. Modificazione alla legge regionale 24 agosto 1982, n. 59)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 24 agosto 1982, n. 59 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o eccessivamente oneroso, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, purché gli scarichi siano conformi ai criteri e ai valori-limite di emissione fissati ai sensi degli articoli 101, comma 2, e 103, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).".

Art. 15

(5)

CAPO IX

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 16

(Disposizioni in materia di nomine e designazioni di competenza regionale. Modificazione alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 11)

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale), le parole: "Presidente del Consiglio regionale o al Presidente della Giunta" sono sostituite dalle seguenti parole: "Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e, in ogni caso, all'assessore competente in materia di società ed enti partecipati".

Art. 17

(Disposizioni in materia di sport invernali. Modificazione alla legge regionale 1° aprile 2004, n. 3)

1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 (Nuova disciplina degli interventi a favore dello sport), è sostituita dalla seguente:

"a) in acconto, fino ad un massimo dell'80 per cento;".

Art. 18

(Disposizioni in materia di rifugi alpini. Modificazioni alla legge regionale 20 aprile 2004, n. 4)

1. Il titolo della legge regionale 20 aprile 2004, n. 4 (Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21, e 29 maggio 1996, n. 11), è sostituito dal seguente: "Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico. Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21, e 29 maggio 1996, n. 11".

2. Al comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 4/2004, le parole: "l'esercizio della professione di gestore di rifugio alpino, nonché" sono soppresse.

3. Il capo III della l.r. 4/2004 è abrogato. Sono, inoltre, abrogate le seguenti disposizioni:

a) la lettera d) del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11;

b) l'articolo 36 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1;

c) il comma 7 dell'articolo 32 della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12;

d) l'articolo 30 della legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12.

Art. 19

(Disposizioni in materia di istruzione e formazione. Modificazione alla legge regionale 3 agosto 2016, n. 18)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 18 (Disposizioni per l'armonizzazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), con l'ordinamento scolastico della Valle d'Aosta), è aggiunto il seguente:

"3bis. Al fine di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico nelle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione, la Giunta regionale è autorizzata ad approvare, in attuazione dell'articolo 3 del d.lgs. 44/2016, disposizioni per assicurare che il predetto avvio non sia pregiudicato dalle tempistiche necessarie per l'armonizzazione all'ordinamento scolastico regionale della normativa statale in materia di stato giuridico del personale docente ed educativo.".

Art. 20

(Disposizioni in materia di sanità. Modificazione alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5)

1. Al comma 4 dell'articolo 38 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "L'ARPA, per l'esercizio delle funzioni dell'OTA, può avvalersi, nell'ambito del proprio finanziamento, di proprio personale, di personale comandato o distaccato da altri enti e di consulenti esterni qualificati.

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 22

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2022.

NOTE

(1) Comma inserito dal comma 2 dell'articolo 17 della L.R. 28 aprile 2022, n. 3.

(2) Comma inserito dal comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 26.

(3) Articolo abrogato dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 8 della L.R. 14 novembre 2023, n. 22.

Nella formulazione originaria, l'articolo 6 recitava:

Art. 6

(Segretari degli enti locali. Modificazione alla legge regionale 24 settembre 2019, n. 14)

1. Il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 24 settembre 2019, n. 14 (Disposizioni urgenti per il reclutamento di segretari degli enti locali della Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:

"4. I titolari, al momento del rientro in servizio, e i vincitori e gli idonei al corso-concorso, al momento di iscrizione all'Albo, occupano prioritariamente i posti vacanti e, se insussistenti, subentrano nei posti di segretario conferiti ai sensi del comma 3, partendo dall'ultima assegnazione effettuata dall'Agenzia."."

(4) Comma abrogato dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 23 della L.R. 5 ottobre 2023, n. 19.

Nella formulazione originaria, il comma 5 dell'articolo 13 recitava:

"5. Al comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 23/2010, le parole: "le famiglie" sono sostituite dalle seguenti: "i nuclei familiari, come definiti ai fini ISEE dalla normativa statale vigente,"."

(5) Articolo abrogato dalla lettera o) del comma 1 dell'articolo 13 della L.R. 30 maggio 2022, n. 7.

Nella formulazione originaria, l'articolo 15 recitava:

Art. 15

(Disposizioni in materia di servizio idrico integrato. Modificazioni alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 27)

1. L'articolo 3 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato), è sostituito dal seguente:

Art. 3

(Organizzazione del servizio idrico integrato)

1. Il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) è individuato quale Ente di governo d'ambito (EGA), ai sensi dell'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ed esercita le funzioni di governo del sistema idrico integrato, al fine di garantire la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, provvedendo a:

a) attuare le direttive, gli indirizzi e la pianificazione regionale per la tutela e la gestione delle acque;

b) riordinare i servizi e la definizione degli obiettivi di qualità;

c) predisporre, approvare e aggiornare il piano d'ambito di cui all'articolo 149 del d.lgs. 152/2006;

d) trasmettere il piano d'ambito e i relativi aggiornamenti ai sensi dell'articolo 149, comma 6, del d.lgs. 152/2006;

e) predisporre la convenzione di gestione per la regolazione tra EGA e soggetto gestore, ai sensi dell'articolo 151 del d.lgs. 152/2006;

f) deliberare, nel rispetto del piano d'ambito e del principio di unicità della gestione, la forma di gestione, provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio ai sensi dell'articolo 149bis del d.lgs. 152/2006;

g) predisporre il piano economico-finanziario;

h) approvare la tariffa di cui all'articolo 5;

i) tenere i rapporti con l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);

j) gestire i finanziamenti resi disponibili dalla Regione o provenienti da altre fonti eurounitarie, statali e locali o da risorse proprie, per l'attuazione dei programmi di intervento nel settore dei servizi idrici;

k) definire i criteri per l'utilizzo e la gestione dei fondi derivanti dalle componenti di cui all'articolo 5, comma 4.".

2. L'articolo 4 della l.r. 27/1999 è sostituito dal seguente:

Art. 4

(Gestione del servizio idrico integrato)

1. I Comuni, oltre a esercitare le funzioni loro attribuite dalla vigente normativa di settore, partecipano obbligatoriamente all'EGA di cui all'articolo 3.

2. La gestione del servizio idrico integrato è svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del principio di unità della gestione nell'ambito territoriale di cui all'articolo 2, nonché degli altri principi di cui all'articolo 147 del d.lgs. 152/2006. A tal fine, l'EGA individua, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), un gestore unico, che gestisce il servizio idrico integrato su tutto il territorio ricadente nell'ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 2.".

3. In sede di prima applicazione, il Piano d'ambito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), della l.r. 27/1999, come modificata dal comma 1, stabilisce le modalità di subentro del gestore unico alle gestioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino all'approvazione del Piano d'ambito e all'affidamento del servizio, restano operanti le gestioni attive alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. A far data dall'affidamento al nuovo soggetto gestore ai sensi del comma 3 e nelle more della revisione organica della disciplina regionale in materia di servizio idrico integrato, i riferimenti ai soggetti gestori, ovunque ricorrano nella l.r. 27/1999, devono intendersi sostituiti dal riferimento al soggetto gestore.".